Fatturazione Elettronica 2019 – 15 Risposte a Casi Pratici

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019

 

15 RISPOSTE A CASI PRATICI

 

I soggetti interessati alla fatturazione elettronica:

Sono interessati alla fatturazione elettronica:

-tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia;
– l’obbligo di emettere la fattura elettronica si ha, infatti, sia nel caso in cui l’acquirente è un soggetto passivo IVA, sia nel caso in cui l’acquirente è un privato cittadino (consumatore finale).

Chi non ha obbligo:

-chi effettua prestazioni di servizi o le cessioni di beni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (es: esportazioni, cessioni intracomunitarie, acquisti da soggetti extra UE, acquisti intracomunitari).

Inoltre, Il D.Lgs. n. 127 del 2015 esonera dall’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili, ovvero:
• Il regime dei c.d. contribuenti minimi
• Il regime dei c.d. contribuenti forfetari.

Attenzione!!!

Si tenga presente che questi soggetti hanno comunque l’obbligo di predisporre la fattura elettronica per le P.A.

( pubblica amministrazione).

 

QUESITI:

1. E – fattura: emissione con regole ordinarie anche per il forfetario

D. Un contribuente operante in regime forfetario può procedere all’emissione della fattura elettronica?

R. Nella Guida sulla fatturazione elettronica pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate è evidenziato che “gli operatori in regime di vantaggio o forfetario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del Provvedimento del 30 aprile 2018.”. Quindi, anche i soggetti appartenenti al regime forfetario possono emettere la fattura in formato elettronico.

 

2. Artigiano emittente di ricevute fiscali

 

D. Un artigiano che emette solo ricevute fiscali a privati per la riparazione delle autovetture è tenuto dal 2019 alla fattura elettronica?
R. Le ricevute fiscali non saranno soggette all’obbligo. Tuttavia, se i clienti privati dovessero richiedere la fattura, l’artigiano sarà obbligato a redigerla in formato XML e a veicolarla tramite Sdi. Per la fattura ai privati si dovrà usare “0000000” nel campO“CodiceDestinatario”.

 

3. Cliente senza codice fiscale

 

D. Come ci si deve comportare nei confronti di un cliente che non sa o non ha il codice fiscale?
R. Il codice fiscale è un elemento obbligatorio della fattura (art. 21 del D.P.R. 633/72): in sua assenza o in caso di codice fiscale errato lo Sdi la scarterà e la stessa si considererà come non emessa.

 

4. Fatturazione elettronica verso privati

D. Le aziende (es. edili) che emettono fatture ad altre aziende, ma anche a privati, possono emettere le fatture ai privati ancora in formato cartaceo?
R. La risposta è negativa. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico anche nei confronti dei privati consumatori finali. L’invio dovrà essere effettuato in ogni caso tramite il Sdi. Dovrà poi, in aggiunta alla generazione e all’invio del documento in formato digitale, essere consegnata una copia cartacea della fattura. Il consumatore finale potrà però rinunciarvi.

 

5.Fatturazione elettronica nei confronti di privati persone fisiche

D. nel caso di persone fisiche (privati) che non hanno né codice destinatario né PEC, come si emettono le fatture elettroniche?
R. Deve essere indicato il codice fiscale e, in luogo del codice univoco, deve essere indicato il codice convenzionale così formato “0000000”. La fattura elettronica sarà messa a disposizione del consumatore finale in un’area riservata del sito delle Entrate. Si deve consegnare una copia analogica/cartacea del documento, che però il privato può rifiutare.

 

6. E – commerce ed e – fattura

D. come dovranno comportarsi gli operatori del settore e-commerce a partire dal 1° gennaio 2019? Attualmente non sono tenuti all’obbligo di emissione di fattura, e nemmeno all’emissione dello scontrino fiscale?
R. I soggetti che, oggi, sono esonerati dall’emissione della fattura, sarano esonerato il 1° gennaio 2019.

 

7.Soggetti esonerati e dimostrazione

D. I soggetti esonerati dalla fattura elettronica devono dimostrare il loro status con una certificazione o auto-dichiarazione?
R. I contribuenti, titolari di partita IVA, in regime dei minimi o forfetari, sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. La “dimostrazione” di essere contribuenti in regime dei minimi o forfetari è nelle stesse fatture che emettono, che riportano l’esclusione dall’IVA e i riferimenti normativi.

 

8. Fatture pro forma

D. Con riferimento alla nuova modalità di fatturazione che sarà operativa dal 1°gennaio 2019, si chiede se cambia qualcosa in relazione alle fatture pro forma effettuate dai professionisti.
R. Gli esercenti arti e professioni possono richiedere il pagamento dei compensi con l’emissione di una fattura pro forma. La fattura pro forma non è in senso tecnico una fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72. Quindi questo documento potrà continuare ad essere inviato, anche a partire dal 1° gennaio 2019, tramite i canali tradizionali, ovvero posta elettronica non certificata, servizio postale, ecc.

 

9.Firma digitale ed e – fattura

D. La firma digitale per le fatture elettroniche B2B è obbligatoria?

R. Non è obbligatoria mentre, , il Sdi gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica. Occorre prestare attenzione al fatto che laddove si scelga di apporre la firma, questa dovrà essere valida (certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato e non scaduto), diversamente il file fattura verrà scartato.

Attenzione!!!
Resta in vigore l’obbligo di firma nel caso di fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione Come espressamente indicato nell’Allegato A – specifiche tecniche – del Provvedimento 30 aprile 2018

 

10.Fattura elettronica errata: cosa fare?

D. Se ricevo una fattura elettronica errata, come devo comportarmi?
R. Se si riceve un documento errato, è necessario seguire la medesima procedura posta in essere in presenza di una fattura analogica, ovvero contattare l’emittente del documento (via telefono, PEC, mail ordinaria, ecc) e richiedere la dovuta rettifica. Quindi, ogni variazione che si renda necessaria dovrà essere documentata con apposite note di variazione, soggette anch’esse al transito obbligatorio dal Sdi.

Attenzione!!!
Non sarà però possibile accordarsi per una semplice correzione del documento in quanto la e fattura è immodificabile;

 

11.Fatture 2018 ricevuta nel 2019

D. Come ci si dovrà comportare con le fatture 2018 che sono ricevute nel 2019?
R. l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che l’obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall’1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura.
Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall’acquirente / committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica.

 

12. Fatture emesse in modalità cartacea

D. Qualora un fornitore emetta nel 2019 una fattura in modalità cartacea pur sussistendo per lui l’obbligo di fattura elettronica cosa devo fare?
R La fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. In tal caso, l’acquirente / committente deve pertanto richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica tramite lo Sdi e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, con l’emissione di un’autofattura.
In tal caso, l’acquirente / committente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrai la relativa IVA, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine di liquidazione periodica.

 

13.Fatture per merce non ricevuta

D. Qualora un fornitore riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può contestarla?
R. l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in un incontro con la stampa specializzata che nel momento in cui un soggetto riceve una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (mail, telefono, ecc.).
Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite lo Sdi.

 

14. Firma digitale

D. Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale o è necessaria la firma dell’amministratore o di persone opportunamente delegate?
R. Per trasmettere una fattura elettronica tra privati non è necessario firmare digitalmente la fattura. Ovviamente può essere giuridicamente opportuno.

 

15. Codice univoco e PEC

D. Se per l’emissione inserisco il codice univoco, devo inserire anche l’indirizzo PEC?
R. Se si dispone del solo indirizzo PEC, allora andrà compilato il campo della casella PEC destinatario e occorrerà contestualmente indicare il codice convenzionale a sette zeri.

 

Per approfondire l’argomento mi può contattare su whatsapp al numero: 3319334081 oppure scrivermi via mail: studio.adela.pv@gmail.com